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a cura di Movimento Rinascita Cristiana Sicilia

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Statuto  del Movimento Rinascita Cristiana

Approvato dalla Presidenza della CEI  il 26 marzo 2009

 

 

a) Natura del Movimento

 

Art. I - Definizione generale di Rinascita Cristiana.

 

Il Movimento Rinascita Cristiana (M.R.C.) riunisce gruppi di laici che, nell'am­bito della missione di tutto il popolo di Dio, si dedicano, come impegno prioritario della loro vocazione apostolica, alla evangelizzazione del proprio ambiente sociale. Il Movimento si configura come una associazione privata di fedeli, senza fine di lucro, che opera su tutto il territorio nazionale, con sede in Roma.

 

Art. 2 - A chi si rivolge il MRC.

 

Cosciente delle solidarietà esistenti fra le persone di uno stesso gruppo socio-cul­turale e dei condizionamenti che ne derivano, il M.R.C. rivolge la sua proposta di . conversione e di evangelizzazione alle persone che si riconoscono appartenenti ai ceti medi ed a quelle che svolgono funzioni direttive e di responsabilità nella società.

 

Art. 3 - Scopo particolare del Movimento.

 

Attenti alle chiamate di Dio, che si manifestano nella Parola, nelle persone e nei fatti della vita, gli aderenti al Movimento ritengono che il loro modo di vivere e: di annunciare il messaggio di Dio e di collaborare alla costruzione di un mondo più umano e fraterno esiga:

o       una presa di coscienza della loro corresponsabilità con il proprio ambiente sociale;

o       una trasformazione delle mentalità e dei comportamenti che induca ad aprirsi e a superare le divisioni esistenti per attuare l'unità voluta da Cristo;

o       un impegno, ad operare con tutti al servizio della società e contribuire a rende­re presente e operante la Chiesa nel mondo (L.G. 33).

 

 

Art. 4 - Natura del lavoro apostolico.

 

La natura del lavoro apostolico del Movimento consiste:

 

o       in una intereducazione che stimola gli aderenti ad una continua conversione e maturazione personale e comunitaria;

o       in una partecipazione attiva alla vita della società e della Chiesa.

 

Art. 5 - L'intereducazione nel gruppo e fra i gruppi.

 

Gli aderenti al Movimento Rinascita Cristiana si riuniscono in piccoli gruppi.

Il gruppo é luogo di dialogo, di ricerca e di verifica del proprio modo di vivere il cristianesimo.

Costituisce pertanto un'esperienza concreta di piccola comunità, primo passo per una apertura alle più grandi comunità.

Per tale apertura i gruppi si tengono in frequente contatto fra loro, confronta­no le loro esperienze,   accrescono la collaborazione e l'unità, nel rispetto della plu­ralità delle opinioni e delle situazioni.

       Inoltre i gruppi tendono ad attuare un confronto e un dialogo con persone e gruppi di ogni ambiente.

       fa parte del gruppo un sacerdote, segno, di comunione nella Chiesa.

 

Art. 6 - Mezzi dell'intereducazione.

 

L'intereducazione nel gruppo avviene attraverso due momenti inscindibili:

 

a) la meditazione personale e comunitaria della Parola di Dio;

b) l'inchiesta e la revisione di vita.

 

Nell'inchiesta e nella revisione di vita, il Movimento si serve del metodo: osservare-riflettere, valutare, agire.

 

Art. 7 - L'impegno di conversione.

 

L'opera di conversione delle mentalità e di trasformazione della vita, continuamente cercata nel gruppo, deve essere allargata, come impegno primario, al proprio ambiente sociale.

 Art. 8 - L'impegno missionario.

 Nella missione comune a tutti i laici (L.G. 33), il M.R.C. privilegia un'azione sulle mentalità, sui comportamenti e sulle istituzioni, con scelte ed iniziative appropriate al suo modo specifico di evangelizzare (artt. 3,  4, 5).

Spetta a ciascun membro, a gruppi od insieme di gruppi, di trovare, nella fedel­tà agli orientamenti di tutto il Movimento, il proprio, posto di presenza e d'impe­gno nella società civile e nella Chiesa, assumendo la responsabilità delle proprie scelte operative.

 

Art. 9 - L'inserimento nella Chiesa.

 

Il Movimento é inserito nella vita della Chiesa in dialogo e comunione con i suoi Pastori, e collabora con le altre associazioni, gruppi, movimenti cristiani sul piano nazionale e internazionale. Sul piano nazionale é membro effettivo della Consulta Generale dell'Apostolato dei Laici; sul piano internazionale, come Movimento di apostolato specializzato, fa parte del «Mouvement International d'Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants» (M.LA.M.S.I).

 

b) Organizzazione del Movimento

 

                             Sul piano locale

 

Art.10 - Il gruppo é l'elemento base del Movimento animato da un capogruppo, con la partecipazione di un sacerdote-assistente.

 

Art.11 - In ciascuna città o diocesi il Responsabile  in collaborazione con un Assistente diocesano:

o       " promuove lo sviluppo dei gruppi e la loro vitalità apostolica, nella fedeltà all'orientamento generale e al metodo del Movimento;

o       assicura gli incontri e i contatti fra i gruppi;

o       cura l'inserimento dei gruppi della loro città nella vita del Movimento, mantenendo i rapporti con i Consiglieri, con il Responsabile Nazionale e con il Segretario;

o       mantiene a livello cittadino e diocesano i collegamenti con il Vescovo, con il Clero e con le altre Associazioni o Enti;

o       svolge e promuove, d'intesa con i Capigruppo, tutte quelle attività che ritiene opportune per raggiungere i fini del Movimento.(cfr. norme di regolamento n.4 )

 

Il Responsabile cittadino viene eletto dai Capigruppo della città o diocesi per un triennio rinnovabile (cfr. art. 20).

L'Assistente Diocesano é nominato dal Vescovo su proposta degli Assistenti e dei Capigruppo della Diocesi, per una durata di tre anni ed è     rieleggibile (cfr. art. 20).

 

Art. 12 - In ciascuna regione i Consiglieri Nazionali (vedi art. 13) e l'Assistente Regionale (vedi norme di regolamento n. 14), assicurano il collegamento tra le diverse città della regione stessa e promuovono il formarsi di gruppi là dove non ne esistono ancora.

 Sul piano nazionale

            Organi

Art. 13 - Il Consiglio Nazionale, é l'organo deliberativo del Movimento, che, raccogliendo le istanze dei gruppi e in conformità con lo statuto:

 

o       decide le grandi linee dell'attività del Movimento e del suo sviluppo;

o       elegge, secondo le norme di regolamento, il Responsabile Nazionale, per la durata, di tre anni;

o       propone la nomina dell'Assistente Nazionale alla C.E.I.;

o       elegge i membri del Comitato Consultivo ( cfr . art. 16);

o       delibera sui bilanci ed elegge, per la durata di tre anni, due revisori dei conti

 

Il Consiglio Nazionale é composto:

 

o       da un Consigliere eletto in ciascuna regione tranne  le eccezioni previste dalle norme di regolamento ( n. 9);

o       da un Assistente per  Regione

       dal Responsabile Nazionale, dall' Assistente Nazionale e dal Segretario  nazionale.

I Consiglieri vengono eletti dai Responsabili di città e dai Capigruppo della regione per una durata

di tre anni e sono rieleggibili secondo le modalità delle norme di regolamento

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Può essere convocato in riunione straordinaria su richiesta del Responsabile Nazionale o di almeno la metà

 dei Consiglieri, o della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Consultivo.

Il Consiglio Nazionale é validamente costituito quando é presente o rappresentata, secondo le norme

di regolamento, la metà più uno dei membri.

               Ogni membro del Consiglio Nazionale ha diritto a un voto. Il Consiglio Nazionale delibera a

maggioranza assoluta dei voti, salvo l'eccezione prevista all'art. 19.

 

Art. 14 - Il Responsabile Nazionale e l'Assistente Nazionale.

 

Il Responsabile Nazionale, in collaborazione con l'Assistente Nazionale:

o       promuove la vitalità e l'unità del Movimento;

o       programma, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e assicura l'esecuzione

delle sue decisioni;

o       nomina, sentito il parere del Comitato Consultivo,il Segretario nazionale.

o       assume, insieme con il Consiglio Nazionale, la responsabilità del Movimento di fronte agli organi

competenti della Chiesa e curano i rapporti con gli altri Organismi di Apostolato dei laici a livello

nazionale e internazionale.

..

Art. 15 - Il Responsabile Nazionale e l'Assistente Nazionale, per lo svolgimento dei loro compiti, si avvalgono:

 

a) dell'opera di un Segretario

        b) della collaborazione di un Comitato Consultivo.

        

Art. 16 - Il Comitato Consultivo affianca il Responsabile Nazionale e l'Assistente Nazionale con compiti di

consiglio, di aiuto e di verifica.

È composto di sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale per la durata di tre anni e rieleggibili per un secondo mandato consecutivo. Ne fanno altresì parte coloro che per ultimi  hanno cessato di svolgere le funzioni di Responsabile Nazionale e di Assistente Nazionale.

Al Comitato Consultivo é inoltre demandato il compito di ricevere le candidature all'incarico di Responsabile Nazionale e di Assistente Nazionale, di raccogliere in merito indicazioni utili presso gli Organi competenti della Chiesa e presso gli aderenti al Movimento e di presentare al Consiglio Nazionale la lista definitiva dei candidati.

             Servizi

Art. 17 - Finanziamento.

Al finanziamento del Movimento, si provvede mediante una quota annuale e contributi liberi versati dagli aderenti al Movimento.

Il Consiglio Nazionale stabilisce l'entità della quota annuale.

Art. 18 - Servizio di Stampa.

Il Movimento dispone di una pubblicazione periodica, organo di collegamento tra i gruppi.

 

c) Disposizioni Generali

 

Art. 19 - Ogni modifica al presente Statuto deve essere approvata dal Consiglio Nazionale espressamente convocato in riunione

straordinaria; diventa operativa dopo, la ratifica della C.E.I.

 Ogni modifica deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti del Consiglio  Nazionale,  l'approvazione della modifica

viene demandata a referendum fra tutti gli  aderenti al Movimento qualora ciò   venga richiesto da almeno un terzo dei membri del  Consiglio

 Nazionale.

Art. 20 - La permanenza di una stessa persona nel medesimo incarico non può superare i due trienni consecutivi, salva l'eccezione

 prevista per gli Assistenti nelle norme di regolamento (cfr. art. 14)

Le modalità di attuazione e di tutte le elezioni, qui non espressamente previste, sono indicate nelle norme di regolamento.

 

 

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